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Lo Statuto della Federazione (vigente dal 24 aprile 2024)

Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi - Europarc Italia)

Preambolo
Ritenendo che le aree protette rivestono un ruolo primario nella conservazione della biodiversità, nel migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, nel processo di contrasto e di adattamento al cambiamento climatico e che lo speciale regime di tutela e di gestione delle aree protette sia essenziale per:

  • la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
  • l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività tradizionali, in particolare di quelle agro-silvo-pastorali;
  • la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
  • la promozione del turismo sostenibile, al fine di garantire la fruizione sociale e l'accessibilità a tutti delle aree protette;
  • la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione sociale e produttiva, allo scopo di rendere ambientalmente sostenibili nel tempo le attività umane.

Sottolineando

  • la necessità di un impegno costante della società per l'estensione e il potenziamento delle reti di aree protette e per la ricerca delle misure più efficaci a sostenerne il funzionamento;
  • la necessità, per le aree protette, di perseguire un continuo miglioramento delle proprie capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, dell'efficacia di gestione, della governance improntata al riconoscimento del ruolo essenziale delle comunità locali, del lavoro in rete e secondo piani d'azione coordinati;

gli Enti e i soggetti pubblici e privati gestori di aree protette in Italia, consapevoli della propria primaria responsabilità nel perseguimento degli obiettivi sopra richiamati e della necessità di agire in rete, con lungimiranza e solidalmente, costituiscono la "Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali" (Federparchi-Europarc Italia), la cui vita è regolata dal presente Statuto.


Articolo 1 - Denominazione e Sede
La "Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali" (in acronimo Federparchi) ha sede a Roma e si ispira a principi di sussidiarietà e federalismo e può istituire, per decisione del Consiglio Direttivo, sedi in altre città e presso propri associati per lo svolgimento delle proprie finalità, per le attività dei Coordinamenti regionali e con scopi di rappresentanza.

Federparchi costituisce la sezione italiana di Europarc - Federazione della Natura e dei Parchi Nazionali d'Europa - e nella propria comunicazione utilizzerà anche la locuzione "Europarc Italia", la presente Federazione si afferma come Federazione di categoria.

Articolo 2 - Assenza di finalità lucrative e impiego degli utili
La Federazione non ha fini di lucro. Durante la vita della Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Articolo 3 - Associati
Sono soci della Federazione gli Enti ed i Soggetti pubblici e i Soggetti giuridici privati gestori di aree protette o di aree finalizzate alla conservazione della biodiversità, comunque denominati, istituiti o riconosciuti sulla base di provvedimenti legislativi o amministrativi, che sono in regola con il versamento delle quote annuali di cui all'articolo 18.
L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e, fermo restando il diritto di recesso, non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una richiesta di adesione alla Federazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  • indicare la propria denominazione con relativa sede legale ed indicazione dei dati del rappresentante legale pro tempore;
  • dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi sociali;
  • presentare la documentazione che comprovi la gestione concreta ed operativa di un'area protetta.

E' compito del Consiglio Direttivo della Federazione deliberare, con provvedimento motivato, su tale proposta di adesione nella sua prima seduta utile.
I soci hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, i servizi, le attività, le prestazioni e le provvidenze attuate dalla Federazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. La Federazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di particolare necessità la Federazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, al rispetto del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli Organi sociali, nonché all'obbligo di pagamento delle quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
I soci sono sospesi dall'appartenenza alla Federazione nel caso in cui non versino per 1 (un) anno la quota di iscrizione, da corrispondere entro dicembre dell'anno sociale di riferimento. Decorso l'anno, il Consiglio delibera la presa d'atto della decadenza e attiva il recupero della/e quota/quote non versate dal soggetto. La maturazione della decadenza in itinere viene previamente comunicata al socio e può essere interrotta ove il debito sociale sia estinto entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione formale di cui al comma presente.
I soci decadono al verificarsi delle seguenti circostanze:

  • a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
  • b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo, per 1 (un) anno;
  • c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali, materiali o all'immagine della Federazione.

I soci decaduti per morosità potranno, dietro apposita domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci sospesi o decaduti potranno presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea che, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Il diritto di voto e i diritti sociali sono sospesi per tutto il tempo di morosità del socio.

Articolo 4 - Sostenitori della Federazione
Sono sostenitori della Federazione gli Enti pubblici e le pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. e i Soggetti giuridici privati, che, pur non essendo enti gestori, svolgono attività connesse con gli scopi di cui all'articolo 6.
Lo status di sostenitore si acquisisce presentando una richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo.
L'ammissione a sostenitore è valida dalla data del pagamento della quota di iscrizione nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo e, salvo revoche motivate da parte del Consiglio stesso, si conserva con il pagamento del contributo annuale, stabilito dal Consiglio in riferimento anche ad obiettivi di collaborazione che si possono stabilire con ciascuno di essi.
I sostenitori partecipano alle Assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
La Federazione adotta forme specifiche di consultazione per assicurare la partecipazione dei sostenitori alle proprie attività.

Articolo 5 - Coordinamenti territoriali e di Sistema

  1. L'azione sociale della Federazione si svolge al livello internazionale e nazionale. I soci e i coordinamenti territoriali e di sistema rispettano le direttive e le indicazioni assunte dagli Organi sociali e ad esse si attengono, anche nella propria attività interna, quale requisito di lealtà e collaborazione associativa.
  2. La dimensione associativa regionale costituisce elemento sostanziale dell'azione nazionale. I Coordinamenti territoriali, definiti dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta esecutiva prima dell'Assemblea congressuale, operano per la migliore attuazione delle politiche regionali nel campo della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile integrale e delle aree naturali protette, concorrono alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dalla Federazione.
  3. Ciascun Coordinamento elegge un coordinatore, scelto tra i soci; questi partecipa con diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo di cui è membro effettivo ai sensi del presente statuto.
  4. I Coordinamenti di cui al presente articolo decidono le modalità della propria organizzazione e del proprio funzionamento sulla base di un documento di princìpi adottato dall'Assemblea del quale il Consiglio Direttivo verifica il rispetto.
  5. Per le necessità operative dei Coordinamenti possono essere previste, con decisione dell'Assemblea, apposite entrate da ricomprendersi nelle quote di adesione.
  6. Le somme così introitate confluiscono nel bilancio della Federazione e sono utilizzabili anche per progetti specifici da realizzare sul territorio del coordinamento.
  7. Per la definizione di programmi o attività specifiche riguardanti grandi aree o sistemi geografici, la Federazione può costituire appositi Coordinamenti, stabilendone le regole di funzionamento.

Articolo 6 - Scopi
La Federazione, in attuazione di quanto espresso nella premessa, opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in specifico accordo con gli indirizzi di Europarc Federation, in sintonia e d'intesa con le Istituzioni pubbliche internazionali, nazionali, regionali e locali, con le associazioni e con gli organismi che agiscono nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare con le reti internazionali Unesco, I.U.C.N. e C.B.D..

La Federazione favorisce la conservazione e la corretta valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché dei valori storici, culturali e sociali. Opera, su questi temi, per sensibilizzare le collettività e influenzare le politiche e i programmi delle istituzioni, comprese quelle dell'Unione Europea e Internazionali.

La Federazione cura altresì tutti i problemi che investono gli associati, ricercando le opportune intese con gli Organismi competenti e con gli altri Soggetti gestori di aree protette.

La Federazione favorisce la collaborazione, la circolazione delle informazioni, lo scambio delle conoscenze e delle esperienze tra le aree protette e promuove il recepimento delle indicazioni degli Organismi nazionali ed internazionali per la tutela delle risorse naturali e per lo sviluppo sostenibile del pianeta.

Nel quadro di una visione globale dei problemi ambientali, economici e sociali la Federazione svolge e sostiene attività di cooperazione internazionale, specie fra aree protette.

Per il raggiungimento degli scopi indicati ai commi precedenti la Federazione svolge tutte le attività di studio, di ricerca, anche in via prioritaria, di divulgazione e di educazione ambientale, anche su incarico di altri Soggetti pubblici e privati, che permettano di stimolare e promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle aree protette e dei singoli enti gestori dei parchi e delle riserve, favorendo, altresì, metodi di gestione improntati all'allargamento della democrazia e della partecipazione.

La Federazione può nominare esperti e gruppi di lavoro, commissioni temporanee e permanenti, per lo studio di determinati problemi.

La Federazione, anche in collaborazione con altri Soggetti pubblici e privati, promuove attività di formazione ed aggiornamento diretti, in particolare, agli amministratori e al personale dei Soggetti aderenti, ovvero a persone che intendono lavorare nel campo della difesa e della valorizzazione dell'ambiente naturale.

Per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo la Federazione può aderire ad associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi analoghe finalità.

La Federazione può concludere convenzioni, accordi, negozi e protocolli di intesa con tutte le organizzazioni, enti e soggetti, pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, al fine di realizzare, direttamente o indirettamente, gli scopi di cui al presente articolo.

La Federazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione, può compiere, in qualità di soggetto giuridico privato, attività, fornire beni e servizi ai propri soci, anche a titolo oneroso, al fine di perseguire, anche in via strumentale e indiretta, gli scopi associativi espressi nel presente statuto.

Essa può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa la stipula di mutui ipotecari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la possibilità di assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità o finalità affini alla propria.

Articolo 7 - Organi
Sono Organi della Federazione:

  • A. l'Assemblea, anche nella forma congressuale;
  • B. il Consiglio Direttivo;
  • C. la Giunta Esecutiva;
  • D. il Presidente;
  • E. l'Organo di Controllo;
  • F. il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi esecutivi durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Articolo 8 - Assemblea
L'Assemblea è composta dai rappresentanti (o loro delegati) dei soci in regola con il versamento della quota così come previsto dall'articolo 18.
L'Assemblea esercita i seguenti compiti:

  • A. determina gli indirizzi politici e programmatici della Federazione;
  • B. delibera sulle questioni più importanti della vita e dell'attività delle aree protette;
  • C. elegge il Consiglio Direttivo;
  • D. nomina l'Organo di Controllo;
  • E. approva le modifiche allo statuto;
  • F. approva il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività presentato dal Consiglio Direttivo;
  • G. approva il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta annualmente, presentati dal Consiglio Direttivo;
  • H. delibera su eventuali ricorsi degli associati;
  • I. esamina tutte le questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva, dal Presidente, dall'Organo di Controllo;
  • L. definisce le ulteriori modalità di partecipazione a distanza alla vita sociale da parte dei soci.

L'Assemblea decide le modalità delle proprie votazioni che avvengono comunque sempre sulla base del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del Codice Civile.

Ogni quattro 4 (quattro) anni è convocata l'Assemblea congressuale, destinata a definire gli indirizzi politici e programmatici a lungo termine della Federazione e a rinnovarne gli Organi esecutivi.

All'atto della convocazione, il Consiglio Direttivo uscente istituisce una Commissione per l'organizzazione delle attività congressuali e adotta un regolamento per lo svolgimento del Congresso. Il documento è rivolto ad assicurare ampia partecipazione e confronto sui temi del dibattito, pluralità di candidature per l'elezione del Consiglio Direttivo e modalità di compilazione delle liste dei candidati e di votazione che assicurino segretezza, democraticità e significative rappresentanze delle diverse tipologie di aree protette e delle associazioni nella composizione del Consiglio stesso.

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di convocare in qualsiasi momento, a maggioranza assoluta, un'Assemblea straordinaria con poteri congressuali che dovrà svolgersi con le stesse modalità previste dal comma precedente.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità che permettano la presenza dei soci a distanza, salvaguardando la contestualità della partecipazione. In tali casi gli interventi e le espressioni del voto vengono stabiliti, con modalità stabilire dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata almeno 2 (due) volte all'anno per gli adempimenti di cui alle lettere F) e G) del precedente articolo. L'Assemblea straordinaria con poteri congressuali è convocata dal Consiglio Direttivo ogni 4 (quattro) anni.

Ogni 2 (due) anni è convocata una assemblea straordinaria per aggiornare gli indirizzi programmatici definiti dal Congresso alle condizioni in essere.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata o P.E.C. spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, nonché delle modalità di partecipazione, anche a distanza.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da un decimo dei soci, attraverso apposita comunicazione contenente l'indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

Nel caso in cui i soci siano in numero superiore a 40 (quaranta), l'Assemblea può essere convocata anche con lettera ordinaria o PEC, con contestuale pubblicazione dell'avviso all'albo della sede della Federazione e sul sito internet istituzionale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote associative ed in seconda convocazione con almeno un decimo di essi, salvo per quanto riguarda le modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione, per i quali vale quanto stabilito agli articoli relativi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, eccetto per quanto riguarda le modifiche di cui al comma precedente, sono adottate a maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio. La stessa persona non può rappresentare più di due soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio è composto da 25 (venticinque) membri, a cui si aggiungono i coordinatori territoriali. 2 (Due) membri del Consiglio sono eletti in rappresentanza della Consulta ex articolo 16 del presente statuto e fino a 5 (cinque) membri sono eletti tra persone particolarmente qualificate nel campo della conservazione della natura, esperte nella gestione delle aree protette.

In ogni caso i coordinatori dei Coordinamenti di cui all'articolo 5 sono membri del Consiglio con diritto di voto.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti, il Presidente, tre Vice Presidenti e la Giunta esecutiva. I Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del presidente, sono eletti 1 (uno) in rappresentanza delle aree protette nazionali, 1 (uno) in rappresentanza delle aree protette regionali ed 1 (uno) in rappresentanza delle aree protette marine e costiere.

I componenti del Consiglio decadono dall'incarico se per più di tre sedute consecutive non partecipano, senza valida giustificazione, alle riunioni dell'Organo collegiale.

L'effetto decadenziale si produce immediatamente al verificarsi delle condizioni presupposte e non necessita di deliberazione alcuna da parte del Consiglio che, in ogni caso, ne può prendere atto.

Il Consiglio Direttivo:

  • A. dirige l'attività della Federazione fissandone gli obiettivi sulla base degli indirizzi politico-programmatici approvati dall'Assemblea;
  • B. fissa la quota associativa annuale per i soci ordinari e per i soci sostenitori, per questi ultimi con esplicita evidenza della quota di eventuale adesione ad Europarc Federation;
  • C. nomina il Direttore della Federazione;
  • D. predispone il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale;
  • E. predispone, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta;
  • F. definisce l'assetto organizzativo della Federazione;
  • G. dispone l'eventuale apertura di uffici e sedi decentrate in località diverse dalla sede legale della Federazione;
  • H. approva, con un piano biennale della comunicazione, gli indirizzi dell'attività pubblicistica e divulgativa della Federazione, nominando altresì i direttori delle testate giornalistiche;
  • I. adotta tutti i provvedimenti che non siano a termine di statuto riservati ad altri Organi della Federazione;
  • J. nomina, in caso di dimissioni o di decadenza dei propri componenti o di quello del Revisore unico, i relativi sostituti sottoponendo la nomina a ratifica nella prima riunione utile dell'Assemblea. I componenti nominati in sostituzione di quelli dimessisi o decaduti durano in carica fino alla scadenza dei rispettivi Organi, fermo restando la vigenza del Revisore unico uscente sino all'approvazione del bilancio consuntivo riferito all'anno delle dimissioni e/o decadenza;
  • K. conferisce, per particolari benemerenze, cariche onorarie;
  • L. adotta i regolamenti relativi all'esercizio delle competenze degli Organi esecutivi e alla gestione amministrativa e di contabilità e gli altri regolamenti previsti dal presente statuto;
  • M. convoca il Congresso, ordinariamente ogni 4 (quattro) anni, fissandone la data e le modalità di svolgimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 8;
  • N. convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio;
  • O. può istituire le Consulte;
  • P. delibera la decadenza dei soci morosi, previa verifica della regolarità dei versamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno sociale.

Il Consiglio, di norma, è convocato ogni 3 (tre) mesi dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, oppure, in via straordinaria, con avviso trasmesso almeno 4 (quattro) giorni prima. La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche da un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute del Consiglio si applicano le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Direttore e gli ex Presidenti della Federazione.

Il Consiglio decide le modalità delle proprie votazioni, adottando nelle deliberazioni il principio della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11 - Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai 3 (tre) Vicepresidenti e da 3 (tre) altri componenti il Consiglio Direttivo. A ciascun componente può essere affidata la responsabilità di guida e coordinamento delle attività relative a settori particolari o progetti specifici.
La Giunta Esecutiva, in base ai regolamenti di cui al punto L. del precedente articolo:

  • A. attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e ne esegue i progetti, decidendo sugli aspetti operativi e gestionali;
  • B. istruisce le pratiche e i dossier per le decisioni del Consiglio Direttivo;
  • C. può istituire, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo, gruppi e commissioni di lavoro;
  • D. conferisce incarichi e approva contratti di collaborazione, avvalendosi di persone particolarmente qualificate;
  • E. coordina l'attività pubblicistica e divulgativa della Federazione, attuando il piano di cui al punto H. dell'articolo precedente;
  • F. approva schemi di convenzioni, di contratti, etc., conferendo mandato al Presidente di sottoscriverli.

In caso d'urgenza la Giunta Esecutiva adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio e li sottopone alla sua ratifica per la definitiva approvazione nella prima seduta utile del Consiglio.

La Giunta Esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni si considerano approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli. Essa può delegare, sulla base di un regolamento, attività e decisioni specifiche al Presidente o ai Vicepresidenti.

La Giunta Esecutiva può affidare ai membri del Consiglio Direttivo la delega ad occuparsi di uno specifico settore, tema, argomento, programma o progetto, anche in rappresentanza della Federazione. I poteri rappresentativi sono sottoscritti dal Presidente che ne individua i limiti e l'ampiezza. In ogni caso il Consigliere deve relazionare alla Giunta almeno 2 (due) volte durante l'anno sociale e può essere invitato alle sedute della Giunta, senza diritto di voto. Le attribuzioni al Consigliere sono specifiche, coerenti con i programmi associativi e dettagliate; a queste è possibile apporre un termine finale, anche inderogabile ed infrannuale. L'incarico è soggetto a revoca da parte della Giunta Esecutiva, che decide a maggioranza, previa comunicazione, 15 (quindici) giorni prima, dei motivi giustificativi.

Articolo 12 - Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione; presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva e dura in carica 4 (quattro) anni.

Nel caso in cui il Presidente perda la qualifica di Consigliere, resta in carica sino al termine del mandato se il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, rinnova, se del caso, l'incarico. In caso contrario, nella stessa seduta si procede alla nomina di un nuovo Presidente.

Il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Federazione, curando in particolare la concreta attuazione dei deliberati degli Organi collegiali.

Può delegare al Direttore la firma, sia per quanto riguarda specifici atti e documenti che promanano dagli uffici della Federazione sia per le operazioni di carattere economico finanziario, ivi comprese l'apertura e chiusura di conti correnti bancari, l'attivazione di linee di credito presso Istituti finanziari, la richiesta per il rilascio di fidejussioni e ogni altra operazione necessaria allo svolgimento delle attività.

In caso di sua temporanea assenza o impedimento i poteri sono esercitati dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dal più anziano di età fra i membri della Giunta esecutiva.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dall'articolo 10 del presente statuto.

Il Presidente si aggiunge ai 24 (ventiquattro) membri eletti del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Organo di Controllo
L'Organo di Controllo può essere composto da un unico membro nominato dall'Assemblea ed un supplente sempre nominato dall'Assemblea, fra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori dei conti, dura in carica per il periodo indicato nell'art. 7 e decade con l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla sua nomina.

Il Revisore così nominato vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul corretto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409/bis, comma 3, C.C..

Articolo 13/bis - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Probiviro deve essere stato membro del Consiglio Direttivo della Federazione o Presidente di un'area protetta per almeno tre anni.

La carica di Probiviro è incompatibile con le altre cariche sociali, richiede di essere in regola con tutti gli articoli statutari e non essere mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico o di un'azione sociale di responsabilità.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per 4 (quattro) anni, è composto da 3 (tre) membri che scelgono tra di essi il proprio Presidente, avente poteri di rappresentanza.
Il Collegio dei Probiviri:

  • controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri Organi sociali;
  • dirime eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e Organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che, per legge o per statuto, competono ad altri soggetti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, esclusivamente, al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri agisce su segnalazione dei soci, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotta gli opportuni provvedimenti attuativi o conseguenti opportuni.

Articolo 14 - Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente. Dirige gli uffici della Federazione e sovrintende al loro regolare funzionamento, coadiuva il Presidente nell'attuare le disposizioni emanate dagli Organi deliberativi, in particolare dando esecuzione alle loro decisioni. Assiste alle riunioni degli Organi della Federazione e ne cura i verbali e le deliberazioni.

Articolo 14/bis
Il Consiglio Direttivo può istituire, in qualunque momento, le Consulte, quali articolazioni interne, aventi il fine di coniugare operatività sul territorio e la rappresentanza al livello centrale dei rispettivi soggetti membri.

Esse svolgono una funzione consultiva del Consiglio Direttivo e del Presidente. A tal fine le Consulte si conformano alle linee strategiche di mandato associativo, alle direttive del Consiglio e del Presidente.

In particolare possono essere istituite le Consulte dei Presidenti di parco nazionale, dei Presidenti di parco regionale e dei rappresentanti degli Enti gestori delle aree marine protette e dei direttori di area protetta.

Il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza, il coordinatore di ciascuna Consulta, scegliendolo tra i suoi membri.

Articolo 15 - Consulta dei Direttori
FEDERPARCHI istituisce la Consulta dei Direttori delle aree protette al fine di supportare le attività e le funzioni degli Organi statutari, nonché per contribuire in modo originale ed autonomo al raggiungimento degli scopi associativi.

Essa è costituita da 10 (dieci) membri scelti tra i direttori dei soggetti associati.

La Consulta svolge attività di supporto scientifico, tecnico ed operativo, anche nella definizione delle linee di azione della Federazione e del sistema delle aree protette. In particolare la Consulta può proporre suggerimenti e proposte di indirizzo agli organi della Federazione.

I membri della Consulta sono eletti dall'assemblea dei direttori che si svolge, di regola, in concomitanza del congresso della Federazione e restano in carica quanto gli altri Organi statutari.

Si decade dalla Consulta con la cessazione dell'incarico di direttore. Il plenum è, in ogni caso, ricostituito con la nomina di un sostituto da parte della Consulta medesima. La nomina è soggetta a ratifica da parte dell'assemblea dei direttori, convocata all'uopo in coincidenza dell'assemblea annuale della Federazione di cui all'articolo 8, lettera F, e dell'articolo 19, comma 3, del presente statuto.

La Consulta elegge, a maggioranza semplice, un presidente che partecipa ai lavori del Direttivo, con la facoltà di intervenire, ma senza diritto di voto.

Articolo 16 - Consulta degli Enti Locali dei Parchi
Per assicurare la partecipazione ed il coinvolgimento degli Enti Locali presenti nei Parchi all'elaborazione delle politiche e dei programmi della Federazione, FEDERPARCHI, sentite l'Anci e l'Uncem, costituisce la "Consulta degli Enti locali dei Parchi associati", con la finalità di raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte.

A tali fini la Consulta degli enti locali elegge 2 (due) rappresentanti nel Consiglio Direttivo. Questi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

I Soci favoriscono la partecipazione gratuita alla Consulta dei rappresentanti dei rispettivi enti.

Articolo 17 - Patrimonio ed entrate
Il patrimonio della Federazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni da parte di Enti pubblici o privati e persone fisiche.
Le entrate, derivanti in modo maggioritario da soggetti pubblici, sono costituite:

  • A. dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • B. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  • C. da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
  • D. da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
  • E. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Federazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 18 - Quota associativa
La quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio in base a parametri obiettivi riferiti anche alle risultanze dei bilanci ed ai programmi della Federazione.
Il socio non è in regola con il versamento della quota sociale quando non abbia provveduto almeno al versamento relativo all'anno precedente.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile in nessun caso.

Articolo 18 bis - Partecipazione agli Organi Istituzionali
Ciascun Ente associato che ricopra ruoli Istituzionali all'interno degli Organi di FEDERPARCHI, ivi compresi l'Assemblea dei soci, si impegna ad assolvere la propria funzione con attiva e propositiva partecipazione.

Al contempo, al fine di agevolarne la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna a provvedere al rimborso, in favore dei propri rappresentanti presso la Federazione, delle spese che costoro dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli Organi sociali ed in occasione delle riunioni della Giunta, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, è in ogni caso fatta salva la possibilità della Federazione di corrispondere ai soci ed ai loro rappresentanti il rimborso di tutte le spese sostenute, o anche di parte di esse, quando la loro presenza sia richiesta in occasione di Congressi, Convegni, Manifestazioni, Conferenze ed altro.

Articolo 19 - Esercizio sociale e Bilanci
L'esercizio sociale decorre dal l° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio.

I bilanci sopraindicati dovranno rimanere depositati presso la sede della Federazione nei 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Sugli elaborati di bilancio sopraindicati è obbligatorio il parere dell'Organo di Controllo.

Il rendiconto economico finanziario deve contenere una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria della Federazione, una indicazione delle attività istituzionali poste in essere, separata da quelle commerciali e/o produttive marginali, una sintetica descrizione dei beni, dei contributi, dei lasciti ricevuti e del patrimonio della Federazione.

Articolo 20 - Scioglimento
Lo scioglimento della Federazione può essere deciso con il voto dei tre quarti dei soci iscritti.
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore indicato dal Consiglio.
Il liquidatore ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - Modifiche statutarie
Le modifiche allo statuto possono essere apportate con il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti.

Articolo 22 - Norma di Rinvio
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dallo statuto si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare alle norme del Codice Civile.

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